Si è svolta a Cagliari sabato 17 giugno nella aula magna del Palazzo di Giustizia una giornata di studio sui reati tributari interessati recentemente da una riforma profonda, quanto di difficile interpretazione. I relatori e tra questi i prof. Luigi Concas, Ivo Caraccioli e Roberto Zannotti, hanno illustrato la nuova normativa sottolineandone gli aspetti più caratteristici. Tra le novità emerse, la volontà di superare l'impostazione rigida e formalistica della legge 516/82 e la scelta di non colpevolizzare fatti prodromici con ipotesi di reato impostate sulla figura del pericolo presunto ma al contrario sulla figura del dolo, ancorchè si discuta non poco sulla natura del dolo stesso, tra generico e specifico. Si è cercato insomma di superare il precedente assetto che consentiva di sottoporre a giudizio penale molti soggetti per il solo fatto di aver omesso di dichiarare quanto in realtà di fatto avevano versato nelle casse dello Stato, con la aberrante conseguenza di arrivare ad una sentenza penale di condanna senza che nemmeno una lira fosse dovuta in tasse. La scelta di utilizzare fattispecie incentrate sul dolo libera questa normativa da un consistente e pesantissimo sospetto di illegittimità costituzionale. Ancora deve essere sottolineata la volontà di ridurre le figure di reato, ottenendo così una razionalizzazione della materia, al numero di tre. Gli aspetti pur positivi della disciplina non devono però impedire di scorgere, le storture che la accompagnano. Prima fra tutte la configurazione di fatto di una responsabilità per fatto altrui e peggio ancora la scelta di irrigidire il quadro sanzionatorio al solo fine di non consentire (o quanto meno rendere difficilmente fruibili) la sospensione condizionale della pena e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il legislatore ha in questo modo pericolosamente disatteso il dettato costituzionale in materia di pena avendo stabilito delle pene con il solo, evidente, fine di evitare dei "vantaggi" al condannato. Tra le novità positive deve essere segnalata la non punibilità del tentativo, ovvero della omessa dichiarazione in corso d'anno. Ciò che rileva in modo determinante al momento è infatti, non la dichiarazione parziale dei versamenti, ma la dichiarazione finale effettuata dal legislatore con la dichiarazione dei redditi annuale.