Il nemico del viaggiatore, l'Overbooking

di Giovanni Battista Gallus g.gallus@tiscalinet.it

La stagione turistica è oramai iniziata, gli aeroporti sono presi d'assalto dai vacanzieri, e quindi, dopo essermi occupato dei pacchetti turistici e delle responsabilità dei vettori aerei, mi pare opportuno dedicare un po' di spazio ad un'altra delle "malattie" tipiche del trasporto aereo: l'overbooking. Si verifica overbooking quando una compagnia aerea (ben conscia del fatto che, statisticamente, non tutti coloro che hanno prenotato e confermato un biglietto si presenteranno poi regolarmente alla partenza) riceva ed accetti prenotazioni per uno stesso volo in quantità superiore all'effettiva capienza dell'aereo impiegato. Accade però di frequente che, senza nessun rispetto per le statistiche, tutti i passeggeri che abbiano acquistato un biglietto e confermato la prenotazione per un determinato volo decidano, in effetti, di partire; in questa ipotesi qualcuno dovrà necessariamente rimanere a terra, pur possedendo un regolare titolo di viaggio. Poiché il fenomeno dell'overbooking (certo non piacevole per l'utenza) è, di fatto, ineliminabile, lo stesso è stato oggetto di una regolamentazione in sede comunitaria, applicabile se l'aeroporto di partenza è situato in uno stato membro della Comunità Europea. Il Regolamento N. 295/91 ha introdotto quindi una serie di tutele a favore delle "vittime" dell'overbooking: difatti, esso stabilisce che, in caso di rifiuto di essere imbarcati (pur in possesso di regolare biglietto e prenotazione confermata) il passeggero abbia diritto a sciegliere tra la restituzione del prezzo del biglietto, oppure un volo prima possibile, o, ancora, un volo in una data a lui conveniente. Non basta: chi è lasciato a terra ha altresì diritto al rimborso delle spese per una comunicazione, ed, eventualmente, al vitto ed all'alloggio fino all'effettiva partenza: il regolamento, in sostanza, vieta che la compagnia "abbandoni" il passeggero senza alcuna assistenza. Occorre infine precisare che la compagnia è comunque tenuta, in ogni caso, a pagare immediatamente (ed indipendentemente dalla prova di aver subito un danno) un risarcimento pari a 150 euro per i voli fino a 3500 chilometri, e di 300 euro per gli altri. In conclusione, il regolamento prevede una tutela effettiva per i passeggeri, vittime incolpevoli di una pratica forse necessaria ma certo non piacevole; il problema principale è costituito dalla scarsa informazione in materia, che rischia di vanificare l'esitenza della tutela stessa. Ho pututo peraltro notare come, almeno da qualche tempo, in vari aeroporti siano stati affissi dei cartelli che, con chiarezza, esplicano i diritti degli utenti in caso di overbooking; certo che, idealmente, dovrebbero essere le compagnie stesse ad applicare le regole in materia, senza aspettare che siano i singoli utenti, spesso non a conoscenza delle proprie prerogative, a richiederne e a pretenderne l'applicazione, ma, purtroppo, data anche l'enorme mole di viaggiatori che si concentra in questo periodo dell'anno, ed i conseguenti disservizi, una simile prospettiva rimane troppo spesso relegata a mera utopia. *(Avvocato)